Art. 2.
Ammortizzatori sociali
1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 e in relazione ai nuovi eventi di
disoccupazione verificatisi a decorrere dalla predetta data e'
istituita, presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori
dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88,
l'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI), con la funzione di
fornire ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria
occupazione un'indennita' mensile di disoccupazione.
2. Sono compresi nell'ambito di applicazione dell'ASpI tutti i
lavoratori dipendenti, ivi compresi gli apprendisti e i soci lavoratori
di cooperativa che abbiano stabilito, con la propria adesione o
successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un rapporto
di lavoro in forma subordinata, ai sensi dell'articolo 1, comma 3,
della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, con
esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei
confronti degli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato,
per i quali trovano applicazione le norme di cui all'articolo 7, comma
1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive
modificazioni, all'articolo 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457,
all'articolo 7 della legge 16 febbraio 1977, n. 37, e all'articolo 1
della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni.
4. L'indennita' di cui al comma 1 e' riconosciuta ai lavoratori che
abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che
presentino i seguenti requisiti: a) siano in stato di disoccupazione ai
sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21
aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni; b) possano far valere
almeno due anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione nel
biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione.
5. Sono esclusi dalla fruizione dell'indennita' di cui al comma 1 i
lavoratori che siano cessati dal rapporto di lavoro per dimissioni o
per risoluzione consensuale del rapporto, fatti salvi i casi in cui
quest'ultima sia intervenuta nell'ambito della procedura di cui
all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal
comma 40 dell'articolo 1 della presente legge.
6. L'indennita' di cui al comma 1 e' rapportata alla retribuzione
imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni, comprensiva
degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilita'
aggiuntive, divisa per il numero di settimane di contribuzione e
moltiplicata per il numero 4,33.
7. L'indennita' mensile e' rapportata alla retribuzione mensile ed e'
pari al 75 per cento nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o
inferiore nel 2013 all'importo di 1.180 euro mensili, annualmente
rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al
consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa
nell'anno precedente; nei casi in cui la retribuzione mensile sia
superiore al predetto importo l'indennita' e' pari al 75 per cento del
predetto importo incrementata di una somma pari al 25 per cento del
differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo.
L'indennita' mensile non puo' in ogni caso superare l'importo mensile
massimo di cui all'articolo unico, secondo comma, lettera b), della
legge 13 agosto 1980, n. 427, e successive modificazioni.
8. All'indennita' di cui al comma 1 non si applica il prelievo
contributivo di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.
9. All'indennita' di cui al comma 1 si applica una riduzione del 15 per
cento dopo i primi sei mesi di fruizione. L'indennita' medesima, ove
dovuta, e' ulteriormente decurtata del 15 per cento dopo il dodicesimo
mese di fruizione.
10. Per i periodi di fruizione dell'indennita' sono riconosciuti i
contributi figurativi nella misura settimanale pari alla media delle
retribuzioni imponibili ai fini previdenziali di cui al comma 6 degli
ultimi due anni. I contributi figurativi sono utili ai fini del diritto
e della misura dei trattamenti pensionistici; essi non sono utili ai
fini del conseguimento del diritto nei casi in cui la normativa
richieda il computo della sola contribuzione effettivamente versata.
11. A decorrere dal 1° gennaio 2016 e in relazione ai nuovi eventi di
disoccupazione verificatisi a decorrere dalla predetta data: a) per i
lavoratori di eta' inferiore a cinquantacinque anni, l'indennita' di
cui al comma 1 viene corrisposta per un periodo massimo di dodici mesi,
detratti i periodi di indennita' eventualmente fruiti nel medesimo
periodo, anche in relazione ai trattamenti brevi di cui al comma 20
(mini-ASpI); b) per i lavoratori di eta' pari o superiore ai
cinquantacinque anni, l'indennita' e' corrisposta per un periodo
massimo di diciotto mesi, nei limiti delle settimane di contribuzione
negli ultimi due anni, detratti i periodi di indennita' eventualmente
fruiti nel medesimo periodo ai sensi del comma 4 ovvero del comma 20
del presente articolo.
12. L'indennita' di cui al comma 1 spetta dall'ottavo giorno successivo
alla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro ovvero dal
giorno successivo a quello in cui sia stata presentata la domanda.
13. Per fruire dell'indennita' i lavoratori aventi diritto devono, a
pena di decadenza, presentare apposita domanda, esclusivamente in via
telematica, all'INPS, entro il termine di due mesi dalla data di
spettanza del trattamento.
14. La fruizione dell'indennita' e' condizionata alla permanenza dello
stato di disoccupazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), del
decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni.
15. In caso di nuova occupazione del soggetto assicurato con contratto
di lavoro subordinato, l'indennita' di cui al comma 1 e' sospesa
d'ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie di cui
all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e
successive modificazioni, fino ad un massimo di sei mesi; al termine di
un periodo di sospensione di durata inferiore a sei mesi l'indennita'
riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa.
16. Nei casi di sospensione, i periodi di contribuzione legati al nuovo
rapporto di lavoro possono essere fatti valere ai fini di un nuovo
trattamento nell'ambito dell'ASpI o della mini-ASpI di cui al comma 20.
17. In caso di svolgimento di attivita' lavorativa in forma autonoma,
dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della
conservazione dello stato di disoccupazione, il soggetto beneficiario
deve informare l'INPS entro un mese dall'inizio dell'attivita',
dichiarando il reddito annuo che prevede di trarre da tale attivita'.
Il predetto Istituto provvede, qualora il reddito da lavoro autonomo
sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato
di disoccupazione, a ridurre il pagamento dell'indennita' di un importo
pari all'80 per cento dei proventi preventivati, rapportati al tempo
intercorrente tra la data di inizio dell'attivita' e la data di fine
dell'indennita' o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione di
cui al periodo precedente e' conguagliata d'ufficio al momento della
presentazione della dichiarazione dei redditi; nei casi di esenzione
dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, e'
richiesta al beneficiario un'apposita autodichiarazione concernente i
proventi ricavati dall'attivita' autonoma.
18. Nei casi di cui al comma 17, la contribuzione relativa
all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia
e i superstiti versata in relazione all'attivita' di lavoro autonomo
non da' luogo ad accrediti contributivi ed e' riversata alla Gestione
prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24
della legge 9 marzo 1989, n. 88.
19. In via sperimentale per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 il
lavoratore avente diritto alla corresponsione dell'indennita' di cui al
comma 1 puo' richiedere la liquidazione degli importi del relativo
trattamento pari al numero di mensilita' non ancora percepite, al fine
di intraprendere un'attivita' di lavoro autonomo, ovvero per avviare
un'attivita' in forma di auto impresa o di micro impresa, o per
associarsi in cooperativa. Tale possibilita' e' riconosciuta nel limite
massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e
2015. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24, comma 27, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di natura non regolamentare, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono determinati limiti, condizioni e modalita' per l'attuazione
delle disposizioni di cui al presente comma.
20. A decorrere dal 1° gennaio 2013, ai soggetti di cui al comma 2 che
possano far valere almeno tredici settimane di contribuzione di
attivita' lavorativa negli ultimi dodici mesi, per la quale siano stati
versati o siano dovuti i contributi per l'assicurazione obbligatoria,
e' liquidata un'indennita' di importo pari a quanto definito nei commi
da 6 a 10, denominata mini-ASpI.
21. L'indennita' di cui al comma 20 e' corrisposta mensilmente per un
numero di settimane pari alla meta' delle settimane di contribuzione
nell'ultimo anno, detratti i periodi di indennita' eventualmente fruiti
nel periodo.
22. All'indennita' di cui al comma 20 si applicano le disposizioni di
cui ai commi 3, 4, lettera a), 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18 e 19.
23. In caso di nuova occupazione del soggetto assicurato con contratto
di lavoro subordinato, l'indennita' e' sospesa d'ufficio sulla base
delle comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9-bis, comma 2,
del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive
modificazioni, fino ad un massimo di cinque giorni; al termine del
periodo di sospensione l'indennita' riprende a decorrere dal momento in
cui era rimasta sospesa.
24. Le prestazioni di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21
marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio
1988, n. 160, si considerano assorbite, con riferimento ai periodi
lavorativi dell'anno 2012, nelle prestazioni della mini-ASpI liquidate
a decorrere dal 1° gennaio 2013.
25. Con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1°
gennaio 2013, al finanziamento delle indennita' di cui ai commi da 1 a
24 concorrono i contributi di cui agli articoli 12, sesto comma, e 28,
primo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160.
26. Continuano a trovare applicazione, in relazione ai contributi di
cui al comma 25, le eventuali riduzioni di cui all'articolo 120 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 361, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonche' le misure compensative di cui
all'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive
modificazioni.
27. Per i lavoratori per i quali i contributi di cui al comma 25 non
trovavano applicazione, e in particolare per i soci lavoratori delle
cooperative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile
1970, n. 602, il contributo e' decurtato della quota di riduzione di
cui all'articolo 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
all'articolo 1, comma 361, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che
non sia stata ancora applicata a causa della mancata capienza delle
aliquote vigenti alla data di entrata in vigore delle citate leggi n.
388 del 2000 e n. 266 del 2005. Qualora per i lavoratori di cui al
periodo precedente le suddette quote di riduzione risultino gia'
applicate, si potra' procedere, subordinatamente all'adozione annuale
del decreto di cui all'ultimo periodo del presente comma in assenza del
quale le disposizioni transitorie di cui al presente e al successivo
periodo non trovano applicazione, ad un allineamento graduale alla
nuova aliquota ASpI, come definita dai commi 1 e seguenti, con
incrementi annui pari allo 0,26 per cento per gli anni 2013, 2014,
2015, 2016 e pari allo 0,27 per cento per l'anno 2017. Contestualmente,
con incrementi pari allo 0,06 per cento annuo si procedera'
all'allineamento graduale all'aliquota del contributo destinato al
finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua
ai sensi dell'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845. A
decorrere dall'anno 2013 e fino al pieno allineamento alla nuova
aliquota ASpI, le prestazioni di cui ai commi da 6 a 10 e da 20 a 24
vengono annualmente rideterminate, in funzione dell'aliquota effettiva
di contribuzione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanare entro il 31 dicembre di ogni anno precedente l'anno di
riferimento, tenendo presente, in via previsionale, l'andamento
congiunturale del relativo settore con riferimento al ricorso agli
istituti di cui ai citati commi da 6 a 10 e da 20 a 24 e garantendo in
ogni caso una riduzione della commisurazione delle prestazioni alla
retribuzione proporzionalmente non inferiore alla riduzione
dell'aliquota contributiva per l'anno di riferimento rispetto al
livello a regime.
28. Con effetto sui periodi contributivi di cui al comma 25, ai
rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato si applica un
contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all'1,4 per
cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
29. Il contributo addizionale di cui al comma 28 non si applica: a) ai
lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti; b)
ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attivita'
stagionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre
1963, n. 1525, nonche', per i periodi contributivi maturati dal 1°
gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, di quelle definite dagli avvisi
comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31
dicembre 2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di
lavoro comparativamente piu' rappresentative. Alle minori entrate
derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutate in 7
milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; c)
agli apprendisti; d) ai lavoratori dipendenti delle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
30. Nei limiti delle ultime sei mensilita' il contributo addizionale di
cui al comma 28 e' restituito, successivamente al decorso del periodo
di prova, al datore di lavoro in caso di trasformazione del contratto a
tempo indeterminato. La restituzione avviene anche qualora il datore di
lavoro assuma il lavoratore con contratto di lavoro a tempo
indeterminato entro il termine di sei mesi dalla cessazione del
precedente contratto a termine. In tale ultimo caso, la restituzione
avviene detraendo dalle mensilita' spettanti un numero di mensilita'
ragguagliato al periodo trascorso dalla cessazione del precedente
rapporto di lavoro a termine.
31. In tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo
indeterminato per causa diversa dalle dimissioni, intervenuti a
decorrere dal 1° gennaio 2013, e' dovuta, a carico del datore di
lavoro, una somma pari al 50 per cento del trattamento mensile iniziale
di ASpI per ogni dodici mesi di anzianita' aziendale negli ultimi tre
anni. Nel computo dell'anzianita' aziendale sono compresi i periodi di
lavoro con contratto diverso da quello a tempo determinato, se il
rapporto e' proseguito senza soluzione di continuita' o se comunque si
e' dato luogo alla restituzione di cui al comma 30.
32. Il contributo di cui al comma 31 e' dovuto anche per le
interruzioni dei rapporti di apprendistato diverse dalle dimissioni o
dal recesso del lavoratore, ivi incluso il recesso del datore di lavoro
ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera m), del testo unico
dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n.
167.
33. Il contributo di cui al comma 31 non e' dovuto, fino al 31 dicembre
2016, nei casi in cui sia dovuto il contributo di cui all'articolo 5,
comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
34. Per il periodo 2013-2015, il contributo di cui al comma 31 non e'
dovuto nei seguenti casi: a) licenziamenti effettuati in conseguenza di
cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri
datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la
continuita' occupazionale prevista dai contratti collettivi nazionali
di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei
datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale; b) interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato,
nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attivita'
e chiusura del cantiere. Alle minori entrate derivanti dal presente
comma, valutate in 12 milioni di euro per l'anno 2013 e in 38 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
35. A decorrere dal 1° gennaio 2017, nei casi di licenziamento
collettivo in cui la dichiarazione di eccedenza del personale di cui
all'articolo 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, non abbia
formato oggetto di accordo sindacale, il contributo di cui al comma 31
del presente articolo e' moltiplicato per tre volte.
36. A decorrere dal 1° gennaio 2013 all'articolo 2, comma 2, del testo
unico di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, e'
aggiunta, in fine, la seguente lettera: «e-bis) assicurazione sociale
per l'impiego in relazione alla quale, in via aggiuntiva a quanto
previsto in relazione al regime contributivo per le assicurazioni di
cui alle precedenti lettere ai sensi della disciplina di cui
all'articolo 1, comma 773, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con
effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio
2013 e' dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non
artigiani una contribuzione pari all'1,31 per cento della retribuzione
imponibile ai fini previdenziali. Resta fermo che con riferimento a
tale contribuzione non operano le disposizioni di cui all'articolo 22,
comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183».
37. L'aliquota contributiva di cui al comma 36, di finanziamento
dell'ASpI, non ha effetto nei confronti delle disposizioni agevolative
che rimandano, per l'identificazione dell'aliquota applicabile, alla
contribuzione nella misura prevista per gli apprendisti.
38. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, dopo le parole: «provvidenze della
gestione case per lavoratori» sono aggiunte le seguenti: «;
Assicurazione sociale per l'impiego».
39. A decorrere dal 1° gennaio 2013 l'aliquota contributiva di cui
all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, e' ridotta al 2,6 per cento.
40. Si decade dalla fruizione delle indennita' di cui al presente
articolo nei seguenti casi: a) perdita dello stato di disoccupazione;
b) inizio di un'attivita' in forma autonoma senza che il lavoratore
effettui la comunicazione di cui al comma 17; c) raggiungimento dei
requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato; d)
acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidita', sempre
che il lavoratore non opti per l'indennita' erogata dall'ASpI.
41. La decadenza si realizza dal momento in cui si verifica l'evento
che la determina, con obbligo di restituire l'indennita' che
eventualmente si sia continuato a percepire.
42. All'articolo 46, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo la lettera d) e' inserita la seguente:
«d-bis) le prestazioni dell'Assicurazione sociale per l'impiego».
43. Ai contributi di cui ai commi da 25 a 39 si applica la disposizione
di cui all'articolo 26, comma 1, lettera e), della legge 9 marzo 1989,
n. 88.
44. In relazione ai casi di cessazione dalla precedente occupazione
intervenuti fino al 31 dicembre 2012, si applicano le disposizioni in
materia di indennita' di disoccupazione ordinaria non agricola di cui
all'articolo 19 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e
successive modificazioni.
45. La durata massima legale, in relazione ai nuovi eventi di
disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al
31 dicembre 2015, e' disciplinata nei seguenti termini: a) per le
prestazioni relative agli eventi intercorsi nell'anno 2013: otto mesi
per i soggetti con eta' anagrafica inferiore a cinquanta anni e dodici
mesi per i soggetti con eta' anagrafica pari o superiore a cinquanta
anni; b) per le prestazioni relative agli eventi intercorsi nell'anno
2014: otto mesi per i soggetti con eta' anagrafica inferiore a
cinquanta anni, dodici mesi per i soggetti con eta' anagrafica pari o
superiore a cinquanta anni e inferiore a cinquantacinque anni,
quattordici mesi per i soggetti con eta' anagrafica pari o superiore a
cinquantacinque anni, nei limiti delle settimane di contribuzione negli
ultimi due anni; c) per le prestazioni relative agli eventi intercorsi
nell'anno 2015: dieci mesi per i soggetti con eta' anagrafica inferiore
a cinquanta anni, dodici mesi per i soggetti con eta' anagrafica pari o
superiore a cinquanta anni e inferiore a cinquantacinque anni, sedici
mesi per i soggetti con eta' anagrafica pari o superiore a
cinquantacinque anni, nei limiti delle settimane di contribuzione negli
ultimi due anni.
46. Per i lavoratori collocati in mobilita' a decorrere dal 1° gennaio
2013 e fino al 31 dicembre 2016 ai sensi dell'articolo 7 della legge 23
luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, il periodo massimo di
diritto della relativa indennita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2,
della legge 23 luglio 1991, n. 223, e' ridefinito nei seguenti termini:
a) lavoratori collocati in mobilita' nel periodo dal 1° gennaio 2013 al
31 dicembre 2013: 1) lavoratori di cui all'articolo 7, comma 1: dodici
mesi, elevato a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i
quaranta anni e a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i
cinquanta anni; 2) lavoratori di cui all'articolo 7, comma 2:
ventiquattro mesi, elevato a trentasei per i lavoratori che hanno
compiuto i quaranta anni e a quarantotto per i lavoratori che hanno
compiuto i cinquanta anni; b) lavoratori collocati in mobilita' nel
periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014: 1) lavoratori di cui
all'articolo 7, comma 1: dodici mesi, elevato a ventiquattro per i
lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a trenta per i
lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni; 2) lavoratori di cui
all'articolo 7, comma 2: diciotto mesi, elevato a trenta per i
lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a quarantadue per i
lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni; c) lavoratori collocati
in mobilita' nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015: 1)
lavoratori di cui all'articolo 7, comma 1: dodici mesi, elevato a
diciotto per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a
ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni; 2)
lavoratori di cui all'articolo 7, comma 2: dodici mesi, elevato a
ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a
trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni; d)
lavoratori collocati in mobilita' nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31
dicembre 2016: 1) lavoratori di cui all'articolo 7, comma 1: dodici
mesi, elevato a diciotto per i lavoratori che hanno compiuto i
cinquanta anni; 2) lavoratori di cui all'articolo 7, comma 2: dodici
mesi, elevato a diciotto per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta
anni e a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta
anni.
47. A decorrere dal 1° gennaio 2016 le maggiori somme derivanti
dall'incremento dell'addizionale di cui all'articolo 6-quater, comma 2,
del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, come modificato dal comma 48 del
presente articolo, sono riversate alla gestione degli interventi
assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali dell'INPS, di
cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive
modificazioni.
48. All'articolo 6-quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, sono
apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, dopo le parole: «e'
destinato» sono inserite le seguenti: «fino al 31 dicembre 2015»; b)
dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. La riscossione dell'incremento dell'addizionale comunale di cui
al comma 2 avviene a cura dei gestori di servizi aeroportuali, con le
modalita' in uso per la riscossione dei diritti di imbarco. Il
versamento da parte delle compagnie aeree avviene entro tre mesi dalla
fine del mese in cui sorge l'obbligo. 3-ter. Le somme riscosse sono
comunicate mensilmente all'INPS da parte dei gestori di servizi
aeroportuali con le modalita' stabilite dall'Istituto e riversate allo
stesso Istituto, entro la fine del mese successivo a quello di
riscossione, secondo le modalita' previste dagli articoli 17 e seguenti
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Alle somme di cui al
predetto comma 2 si applicano le disposizioni sanzionatorie e di
riscossione previste dall'articolo 116, comma 8, lettera a), della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, per i contributi previdenziali
obbligatori. 3-quater. La comunicazione di cui al comma 3-ter
costituisce accertamento del credito e da' titolo, in caso di mancato
versamento, ad attivare la riscossione coattiva, secondo le modalita'
previste dall'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
successive modificazioni».
49. I soggetti tenuti alla riscossione di cui all'articolo 6-quater,
comma 2, del decreto-legge n. 7 del 2005, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 43 del 2005, come modificato dal comma 48
del presente articolo, trattengono, a titolo di ristoro per le spese di
riscossione e comunicazione, una somma pari allo 0,25 per cento del
gettito totale. In caso di inadempienza rispetto agli obblighi di
comunicazione si applica una sanzione amministrativa da euro 2.000 ad
euro 12.000. L'INPS provvede all'accertamento delle inadempienze e
all'irrogazione delle conseguenti sanzioni. Si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
50. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: «h-quinquies) alle
somme che i soggetti tenuti alla riscossione dell'incremento
all'addizionale comunale debbono riversare all'INPS, ai sensi
dell'articolo 6-quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e
successive modificazioni».
51. A decorrere dall'anno 2013, nei limiti delle risorse di cui al
comma 1 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e
successive modificazioni, e' riconosciuta un'indennita' ai
collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 61, comma
1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, iscritti in via
esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con esclusione dei
soggetti individuati dall'articolo 1, comma 212, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, i quali soddisfino in via congiunta le seguenti
condizioni: a) abbiano operato, nel corso dell'anno precedente, in
regime di monocommittenza; b) abbiano conseguito l'anno precedente un
reddito lordo complessivo soggetto a imposizione fiscale non superiore
al limite di 20.000 euro, annualmente rivalutato sulla base della
variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati intervenuta nell'anno precedente; c) con riguardo
all'anno di riferimento sia accreditato, presso la predetta Gestione
separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995,
un numero di mensilita' non inferiore a uno; d) abbiano avuto un
periodo di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera
c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive
modificazioni, ininterrotto di almeno due mesi nell'anno precedente; e)
risultino accreditate nell'anno precedente almeno quattro mensilita'
presso la predetta Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26,
della legge n. 335 del 1995.
52. L'indennita' e' pari a un importo del 5 per cento del minimale
annuo di reddito di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto
1990, n. 233, moltiplicato per il minor numero tra le mensilita'
accreditate l'anno precedente e quelle non coperte da contribuzione.
53. L'importo di cui al comma 52 e' liquidato in un'unica soluzione se
pari o inferiore a 1.000 euro, ovvero in importi mensili pari o
inferiori a 1.000 euro se superiore.
54. Restano fermi i requisiti di accesso e la misura del trattamento
vigenti alla data del 31 dicembre 2012 per coloro che hanno maturato il
diritto entro tale data ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni.
55. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le lettere a), b) e c) del comma 1
dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono
abrogate.
56. In via transitoria per gli anni 2013, 2014 e 2015: a) il requisito
di cui alla lettera e) del comma 51, relativo alle mensilita'
accreditate, e' ridotto da quattro a tre mesi; b) l'importo
dell'indennita' di cui al comma 52 e' elevato dal 5 per cento al 7 per
cento del minimale annuo; c) le risorse di cui al comma 51 sono
integrate nella misura di 60 milioni di euro per ciascuno dei predetti
anni e al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24, comma 27, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Nel corso del periodo
transitorio, in sede di monitoraggio effettuato ai sensi dell'articolo
1, comma 2, della presente legge, con particolare riferimento alle
misure recate dai commi 23 e seguenti del medesimo articolo 1, si
provvede a verificare la rispondenza dell'indennita' di cui al comma 51
alle finalita' di tutela, considerate le caratteristiche della
tipologia contrattuale, allo scopo di verificare se la portata
effettiva dell'onere corrisponde alle previsioni iniziali e anche al
fine di valutare, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, eventuali
correzioni della misura stessa, quali la sua sostituzione con tipologie
di intervento previste dal comma 20 del presente articolo.
57. All'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, al
primo periodo, le parole: «e in misura pari al 26 per cento a decorrere
dall'anno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «, in misura pari al 26
per cento per gli anni 2010 e 2011, in misura pari al 27 per cento per
l'anno 2012, al 28 per cento per l'anno 2013, al 29 per cento per
l'anno 2014, al 30 per cento per l'anno 2015, al 31 per cento per
l'anno 2016, al 32 per cento per l'anno 2017 e al 33 per cento a
decorrere dall'anno 2018» e, al secondo periodo, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: «per gli anni 2008-2011, al 18 per cento per
l'anno 2012, al 19 per cento per l'anno 2013, al 20 per cento per
l'anno 2014, al 21 per cento per l'anno 2015, al 22 per cento per
l'anno 2016, al 23 per cento per l'anno 2017 e al 24 per cento a
decorrere dall'anno 2018».
58. Con la sentenza di condanna per i reati di cui agli articoli
270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter e 422 del codice penale,
nonche' per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste
dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attivita'
delle associazioni previste dallo stesso articolo, il giudice dispone
la sanzione accessoria della revoca delle seguenti prestazioni,
comunque denominate in base alla legislazione vigente, di cui il
condannato sia eventualmente titolare: indennita' di disoccupazione,
assegno sociale, pensione sociale e pensione per gli invalidi civili.
Con la medesima sentenza il giudice dispone anche la revoca dei
trattamenti previdenziali a carico degli enti gestori di forme
obbligatorie di previdenza e assistenza, ovvero di forme sostitutive,
esclusive ed esonerative delle stesse, erogati al condannato, nel caso
in cui accerti, o sia stato gia' accertato con sentenza in altro
procedimento giurisdizionale, che questi abbiano origine, in tutto o in
parte, da un rapporto di lavoro fittizio a copertura di attivita'
illecite connesse a taluno dei reati di cui al primo periodo.
59. I condannati ai quali sia stata applicata la sanzione accessoria di
cui al comma 58, primo periodo, possono beneficiare, una volta che la
pena sia stata completamente eseguita e previa presentazione di
apposita domanda, delle prestazioni previste dalla normativa vigente in
materia, nel caso in cui ne ricorrano i presupposti.
60. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 58 sono comunicati,
entro quindici giorni dalla data di adozione dei medesimi, all'ente
titolare dei rapporti previdenziali e assistenziali facenti capo al
soggetto condannato, ai fini della loro immediata esecuzione.
61. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Ministro della giustizia, d'intesa con il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, trasmette agli enti titolari dei relativi
rapporti l'elenco dei soggetti gia' condannati con sentenza passata in
giudicato per i reati di cui al comma 58, ai fini della revoca, con
effetto non retroattivo, delle prestazioni di cui al medesimo comma 58,
primo periodo.
62. Quando esercita l'azione penale, il pubblico ministero, qualora nel
corso delle indagini abbia acquisito elementi utili per ritenere
irregolarmente percepita una prestazione di natura assistenziale o
previdenziale, informa l'amministrazione competente per i conseguenti
accertamenti e provvedimenti.
63. Le risorse derivanti dai provvedimenti di revoca di cui ai commi da
58 a 62 sono versate annualmente dagli enti interessati all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate ai capitoli di spesa
corrispondenti al Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime
dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, di
cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010,
n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n.
10, e agli interventi in favore delle vittime del terrorismo e della
criminalita' organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206.
64. Al fine di garantire la graduale transizione verso il regime
delineato dalla riforma degli ammortizzatori sociali di cui alla
presente legge, assicurando la gestione delle situazioni derivanti dal
perdurare dello stato di debolezza dei livelli produttivi del Paese,
per gli anni 2013-2016 il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
puo' disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per
periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente,
la concessione, anche senza soluzione di continuita', di trattamenti di
integrazione salariale e di mobilita', anche con riferimento a settori
produttivi e ad aree regionali, nei limiti delle risorse finanziarie a
tal fine destinate nell'ambito del Fondo sociale per occupazione e
formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dal comma 65 del
presente articolo.
65. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per
occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a),
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' incrementata di
euro 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2013 e 2014, di euro 700
milioni per l'anno 2015 e di euro 400 milioni per l'anno 2016.
66. Nell'ambito delle risorse finanziarie destinate alla concessione,
in deroga alla normativa vigente, anche senza soluzione di continuita',
di trattamenti di integrazione salariale e di mobilita', i trattamenti
concessi ai sensi dell'articolo 33, comma 21, della legge 12 novembre
2011, n. 183, nonche' ai sensi del comma 64 del presente articolo
possono essere prorogati, sulla base di specifici accordi governativi e
per periodi non superiori a dodici mesi, con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. La misura dei trattamenti di cui al
periodo precedente e' ridotta del 10 per cento nel caso di prima
proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per
cento nel caso di proroghe successive. I trattamenti di sostegno del
reddito, nel caso di proroghe successive alla seconda, possono essere
erogati esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi di
reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale.
Bimestralmente il Ministero del lavoro e delle politiche sociali invia
al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sull'andamento
degli impegni delle risorse destinate agli ammortizzatori in deroga.
67. Al fine di garantire criteri omogenei di accesso a tutte le forme
di integrazione del reddito, si applicano anche ai lavoratori
destinatari dei trattamenti di integrazione salariale in deroga e di
mobilita' in deroga, rispettivamente, le disposizioni di cui
all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e di
cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
68. Con effetto dal 1° gennaio 2013 le aliquote contributive
pensionistiche di finanziamento e di computo di cui alle tabelle B e C
dell'allegato 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applicano
ai lavoratori iscritti alla gestione autonoma coltivatori diretti,
mezzadri e coloni dell'INPS che non fossero gia' interessati dalla
predetta disposizione incrementale. Le aliquote di finanziamento sono
comprensive del contributo addizionale del 2 per cento previsto
dall'articolo 12, comma 4, della legge 2 agosto 1990, n. 233.
69. A decorrere dal 1° gennaio 2013, sono abrogate le seguenti
disposizioni: a) articolo 19, commi 1-bis, 1-ter, 2 e 2-bis, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; b) articolo 7, comma 3, del
decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 maggio 1988, n. 160; c) articolo 40 del regio
decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155.
70. A decorrere dal 1° gennaio 2016, l'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e' abrogato.
71. A decorrere dal 1° gennaio 2017, sono abrogate le seguenti
disposizioni: a) articolo 5, commi 4, 5 e 6, della legge 23 luglio
1991, n. 223; b) articoli da 6 a 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
c) articolo 10, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223; d)
articolo 16, commi da 1 a 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223; e)
articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223; f) articolo
3, commi 3 e 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451; g) articoli da 9
a 19 della legge 6 agosto 1975, n. 427.
72. All'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono apportate
le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «le procedure di
mobilita'» sono sostituite dalle seguenti: «la procedura di
licenziamento collettivo»; b) al comma 3, le parole: «la dichiarazione
di mobilita'» sono sostituite dalle seguenti: «il licenziamento
collettivo» e le parole: «programma di mobilita'» sono sostituite dalle
seguenti: «programma di riduzione del personale»; c) al comma 8, le
parole: «dalla procedura di mobilita'» sono sostituite dalle seguenti:
«dalle procedure di licenziamento collettivo»; d) al comma 9, le
parole: «collocare in mobilita'» sono sostituite dalla seguente:
«licenziare» e le parole: «collocati in mobilita'» sono sostituite
dalla seguente: «licenziati»; e) al comma 10, le parole: «collocare in
mobilita'» sono sostituite dalla seguente: «licenziare» e le parole:
«posti in mobilita'» sono sostituite dalla seguente: «licenziati».
73. All'articolo 5, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, le
parole: «collocare in mobilita'» sono sostituite dalla seguente:
«licenziare».